Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 2 e modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. L'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato.
      2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parole: «, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi» sono soppresse.